Covid e chiese, le prescrizioni da adottare

Le centinaia di decessi che quotidianamente avvengono così come lo stato di crisi delle nostre strutture sanitarie (ad oggi si contano circa 115.000 morti), continuano a giungere in Curia richieste di chiarimenti sulle prescrizioni da osservare e, soprattutto, di autorizzazioni a manifestazioni esterne per le ricorrenze delle feste patronali.

Ci sono alcune osservanze che vanno inderogabilmente rispettate:

  • è tuttora in vigore il decreto dell’Episcopato Siciliano emanato nel mese di giugno del 2020 circa la sospensione di tutte le processioni esterne, ivi comprese pellegrinaggi ed ogni forma di manifestazioni religiose che provochino assembramenti. L’Arcivescovo non intende derogarvi.
  • sono tuttora in vigore le prescrizioni circa il distanziamento interpersonale ed il numero massimo di fedeli che possono essere ammessi in chiesa specie durante le celebrazioni liturgiche così come gli obblighi di igienizzazione delle mani già all’ingresso, della mascherina e della sanificazione degli ambienti;
  • deve essere evitata ogni forma alternativa di processione/manifestazione come – ad esempio – esporre i simulacri dei Santi sui sagrati o al portone centrale delle chiese o traslare gli stessi con automezzi o altri apparati meccanici di locomozione lungo le vie cittadine;
  • la chiusura delle chiese deve avvenire al massimo entro le ore 21,30 in modo da agevolare il rientro dei fedeli per le ore 22.

Per una più esatta applicazione delle norme, è preferibile prendere contatti con i sindaci per assicurare loro la piena collaborazione. Con i sindaci  è possibile concordare le possibili azioni comuni volte a non mortificare il sentimento popolare e ad agevolare i pellegrinaggi individuali nelle chiese per la partecipazione ai vari momenti di preghiera. Eventuali assembramenti nelle aree pubbliche rientrano nella sfera dell’azione di vigilanza spettante all’Autorità civile. Ovviamente, in questo ultimo caso, nessuna azione volta a favorirli dovrà essere posta da parte della chiesa, pena l’essere chiamati a risponderne sotto il profilo civile e penale. Ai sensi dell’art. 1 del R.D. 733/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza, nei comuni dove manca il capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Inoltre, secondo l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è anche autorità comunale di protezione civile.